Normativa

Legge, direttiva, normativa

Gli obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore civile e commerciale (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
A seguito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28  dal 21 marzo 2011 la mediazione civile e commerciale è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Come recita il Ministero della Giustizia "la riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo  al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause."
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al capo V, art. 22 ha esteso gli "obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" (articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) alla "mediazione" civile e amministrativa (come definita dall'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69».)
Un interessante e completo commento sui nuovi obblighi antiriciclaggio per i "mediatori" è stato pubblicato il 4 maggio 2011 su www.Eutekne.info il "quotidiano dei commercialisti" a cura di Annalisa De Vivo.
Scrive De Vivo "Il DLgs. 28/2010 ha infatti novellato l'art. 10 del DLgs. 231/2007, aggiungendo la mediazione all'elenco delle attività che comportano l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari della normativa. Invero, l'art. 10 individua una "zona franca" abbastanza significativa, in quanto esclude espressamente gli obblighi di identificazione (rectius: adeguata verifica) e registrazione; nondimeno, all'esito di tale integrazione anche la mediazione diviene attività in relazione alla quale, in capo al professionista, sussistono alcuni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
L'attenzione, per il professionista che svolge l'attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sui restanti obblighi antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007: in primis, la segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e ss.), ma anche la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'uso del contante (art. 51), nonché la formazione del personale (art. 54)." 

Data pubblicazione: 
Gio, 03/03/2011

Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

In data 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria (http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette).
Per un più agevole accesso alla nuova procedura di segnalazione - che entrerà in vigore il 16 maggio p.v. - si richiamano di seguito i principali adempimenti per l'abilitazione all'effettuazione delle segnalazioni.
A partire da detta data, pertanto, le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) ovvero mediante upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del provvedimento.
Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF mediante l'invio del "Modulo di adesione" disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.
Il suddetto modulo dovrà essere compilato e inoltrato secondo le modalità indicate nelle 'Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione', contenuto nella richiamata documentazione di supporto. A ciascun segnalante sarà assegnato un "codice segnalante" che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l'Unità.
Le abilitazioni per l'accesso al portale (cfr. "Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni" pure contenute nella ripetuta documentazione) saranno rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta. Fino a nuova comunicazione dell'UIF, i segnalanti potranno continuare a inoltrare le segnalazioni già in corso di istruttoria al 16 maggio 2011 con il precedente sistema di trasmissione.
Per eventuali delucidazioni sulla procedura (in particolare per quanto attiene alla abilitazione e alla nuova modalità di segnalazione) potrà essere contattato il servizio di help-desk all'uopo predisposto, mediante l'invio di e-mail all'indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it.

Data pubblicazione: 
Lun, 05/09/2011