materiale didattico

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La "seconda vita" delle società di consulenza finanziaria

di Fabio Civale  

Il disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009, approvato in via definitiva dal Senato il 27 maggio 2009, ha di fatto “richiamato in vita” le società di consulenza finanziaria.
Sebbene con ritardo, il legislatore ha uniformato il nostro ordinamento ai precetti contenuti nella Direttiva MiFID, disponendo che a decorrere dal 1° ottobre 2009 le società per azioni e le società a responsabilità limitata, che rispetteranno i requisiti patrimoniali e di indipendenza previsti da un emanando regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà prevedere che gli esponenti aziendali di tali società di consulenza finanziaria debbano essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
E’ altresì previsto che l’Albo oggi istituito per i consulenti finanziari - persone fisiche, sia integrato con una apposita sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria.

La Cassazione si pronuncia sulla nozione di "operatore qualificato"

di Fabio Civale  

In relazione alle regole di condotta applicabili al rapporto intermediario – cliente, assume rilievo centrale il tema della classificazione del cliente. Sussistono, infatti, diverse categorie di clienti a cui corrispondono diversi livelli di tutela e regole di protezione applicabili.
Negli ultimi anni, il tema della classificazione della clientela è stato più volte oggetto di esame giurisprudenziale. Con particolare riferimento ai casi disciplinati dalla normativa di riferimento previgente, diversa dalla attuale disciplina MiFID, l’aspetto più controverso concerne i presupposti necessari ai fini della qualifica di una persona giuridica quale “operatore qualificato”.
Ai sensi del previgente art. 31 del Regolamento Consob Intermediari n. 11522 del 1° luglio 1998, per operatori qualificati, tra gli altri, si intendono “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.

Intervista all’avvocato Davide Nervegna sulla Best Execution

AIRA: Buongiorno avvocato Nervegna. Vuole rapidamente presentarsi?

Davide Nervegna: Sono il responsabile dell’area normativa di Assosim, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari.

AIRA: Cos’è Assosim?

Davide Nervegna: Assosim rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.
Assosim conta circa 80 associati (Banche, Società d’Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all’82% dell’intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a studi legali, società di consulenza e di sviluppo di soluzioni informatiche, e a quei soggetti che in forniscono servizi agli intermediari mobiliari.

AIRA: avvocato lei è stato docente al "Corso di Alta Specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio" di AIRA dove ha svolto una lezione sul tema della Best Execution. Cosa si intende per Best Execution?

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